Statuto

È costituita l’Associazione

“GOMMO CLUB ANACONDA”

Associazione Nautica Comasca Nel Diritto Ambientale

con sede in Laglio, Via Regina n° 84.

TITOLO PRIMO “COSTITUZIONE E FINALITÀ”


Art. 1 – L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della nautica, principalmente a livello diportistico ed amatoriale, nonché  alla partecipazione e organizzazione di manifestazioni di tale sport. L’Associazione ha inoltre lo scopo di perseguire la crescita del bagaglio di conoscenza individuale, al fine di elevare il livello di sicurezza nella navigazione e quello tecnico dei mezzi nautici impiegati, si prefigge altre sì la tutela ambientale ed ecologica. L’Associazione nnon esclude la collaborazione ed il gemellaggio con altre associazioni o Enti aventi  scopi e finalità analoghe. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento delle proprie finalità e potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre associazioni od enti aventi finalità analoghe o comunque connesse alle proprie. L’Associazione non ha alcun fine di lucro (non profit) ed è apartitica, apolitica e aconfessionale.


Art. 2 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, da tutti gli arredi, suppellettili e mobili in dotazione all’associazione stessa, nonché da tutte le elargizioni ed i lasciti sia mobili, sia immobili che vengono fatti all’Associazione.


Art. 3 – Associati promotori sono i partecipanti all’atto di costituzione.


Art. 4 – L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da otto membri eletti dall’assemblea con i criteri di seguito precisati. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è coadiuvato da un Responsabile Tecnico.


TITOLO SECONDO “ASSOCIATI”


Art. 5 – L’Associazione comprende associati attualmente iscritti e quelli che vi saranno in seguito ammessi secondo le regole qui di seguito indicate.


Art. 6 – Gli associati si distinguono in: associati promotori e in associati ordinari.


Art. 7 – Colui che voglia essere ammesso a far parte dell’Associazione deve far domanda scritta al Presidente, con dichiarazione espressa di aderire a tutte le regole che governano l’Associazione.


Art. 8 – La domanda dell’aspirante associato deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. L’ammissione del nuovo associato dovrà essere successivamente comunicato all’Assemblea degli associati.


Art. 9 – Gli associati contribuiscono alla attività dell’Associazione mediante pagamento di una quota annua la cui misura è stabilita annualmente dal Consiglio  Direttivo. Gli associati che non abbiano pagato la quota annua, entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce, si intenderanno decaduti, previa diffida, dalla qualifica di associati; potranno però essere riammessi secondo le formalità dei nuovi associati, fermo restando il recupero di quanto già dovuto. Per gli associati di prima iscrizione la quota verrà conteggiata in dodicesimi, mentre l’associato che si dimetta nel corso dell’anno non avrà diritto ad alcun rimborso.


Art. 10 – Gli associati hanno il dovere di serbare corretta condotta e contegno nelle maniere e nel linguaggio verso i consociati e chiunque altro possa trovarsi nell’ambito dell’Associazione, di osservare scrupolosamente le norme di questo statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e i provvedimenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.


Art. 11 – La qualità di associato si perde per dimissione, da presentarsi per iscritto, per morosità o per indegnità. La dismissione per morosità verrà resa dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea.


Art. 12 – Ciascun associato ha il diritto di frequentare i locali dell’Associazione, compatibilmente con la disponibilità dei locali stessi, e di partecipare alle attività dell’Associazione.


Art. 13 – Agli associati è consentito condurre e far trattenere nella sala dell’Associazione i propri familiari o amici che hanno interessi verso la nautica.


TITOLO TERZO “ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI”


Art. 14 – Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente;

e) i Revisori dei conti.


Art. 15 – L’Assemblea degli associati. Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie si tengono una volta l’anno, di norma nel primo bimestre dell’anno solare. Quelle straordinarie vengono fissate dal Presidente e avranno luogo, su determinazione dello stesso Presidente, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. Di ogni seduta straordinaria gli associati devono essere avvisati almeno cinque giorni prima con comunicazione dell’argomento da trattare. Per le assemblee ordinarie la convocazione deve essere trasmessa almeno quindici giorni prima e deve contenere l’ordine del giorno. Di ogni assemblea viene redatto verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell’Assemblea e da due associati.


Art. 16 – Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto. Saranno sempre a scrutinio segreto quelle riguardanti la radiazione degli associati e ogni altro  argomento per il quale almeno dieci associati o comunque la metà dei presenti ne facciano richiesta. Possono partecipare alla discussione ed alla votazione tutti gli associati presenti in proprio o per delega, ma non possono partecipare alla votazione coloro che sono interessati personalmente all’argomento in discussione o che non siano in regola con la quota associativa.


Art. 17 – Per la validità delle deliberazioni assembleari è richiesta la maggioranza dei voti. L’Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.


Art. 18 – Per le votazioni riguardanti l’elezione degli Organi direttivi, la modificazione, l’aggiunta o la soppressione di articoli del presente statuto o per l’emanazione di regolamenti di funzionamento dell’Associazione, è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati iscritti. Però se dopo due assemblee consecutive, non viene raggiunto il quorum sopra richiesto, alla terza seduta l’Assemblea è atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. In tale ipotesi tra una seduta e l’altra deve intercorrere almeno una settimana.


TITOLO QUARTO “IL CONSIGLIO DIRETTIVO”


Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, cui è demandata l’ordinaria amministrazione, è composto da otto membri, compreso il Presidente ed il Segretario, ed è coadiuvato dal Responsabile Tecnico. Al Presidente ed al Vice-Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione. L’incarico di Responsabile Tecnico può essere svolto anche da un consigliere.


Art. 20 – L’Assemblea degli associati elegge otto Consiglieri, di cui almeno quattro scegli fra gli associati promotori, se esistenti. Il Consiglio così nominato elegge nel suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nella stessa seduta l’Assemblea nomina i Revisori dei conti.


Art. 21 – Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni. Nel corso un membro che per qualsiasi motivo si dimetta o decada verrà sostituito finché vi saranno elementi disponibili in graduatoria. Nel caso il Consiglio dovesse ridursi a meno di cinque unità si procederà al rinnovo anticipato.


Art. 22 – Qualora il numero degli associati promotori, per dimissione o per qualsiasi altra causa di decadenza, dovesse divenire inferiore a sei, da quel momento non vi sarà più distinzione tra associato promotore e associato ordinario.

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È costituita l’Associazione

“GOMMO CLUB ANACONDA”

Associazione Nautica Comasca Nel Diritto Ambientale

con sede in Laglio, Via Regina n° 84.

TITOLO PRIMO “COSTITUZIONE E FINALITÀ”


Art. 1 – L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della nautica, principalmente a livello diportistico ed amatoriale, nonché  alla partecipazione e organizzazione di manifestazioni di tale sport. L’Associazione ha inoltre lo scopo di perseguire la crescita del bagaglio di conoscenza individuale, al fine di elevare il livello di sicurezza nella navigazione e quello tecnico dei mezzi nautici impiegati, si prefigge altre sì la tutela ambientale ed ecologica. L’Associazione nnon esclude la collaborazione ed il gemellaggio con altre associazioni o Enti aventi  scopi e finalità analoghe. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento delle proprie finalità e potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre associazioni od enti aventi finalità analoghe o comunque connesse alle proprie. L’Associazione non ha alcun fine di lucro (non profit) ed è apartitica, apolitica e aconfessionale.


Art. 2 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, da tutti gli arredi, suppellettili e mobili in dotazione all’associazione stessa, nonché da tutte le elargizioni ed i lasciti sia mobili, sia immobili che vengono fatti all’Associazione.


Art. 3 – Associati promotori sono i partecipanti all’atto di costituzione.


Art. 4 – L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da otto membri eletti dall’assemblea con i criteri di seguito precisati. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è coadiuvato da un Responsabile Tecnico.


TITOLO SECONDO “ASSOCIATI”


Art. 5 – L’Associazione comprende associati attualmente iscritti e quelli che vi saranno in seguito ammessi secondo le regole qui di seguito indicate.


Art. 6 – Gli associati si distinguono in: associati promotori e in associati ordinari.


Art. 7 – Colui che voglia essere ammesso a far parte dell’Associazione deve far domanda scritta al Presidente, con dichiarazione espressa di aderire a tutte le regole che governano l’Associazione.


Art. 8 – La domanda dell’aspirante associato deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. L’ammissione del nuovo associato dovrà essere successivamente comunicato all’Assemblea degli associati.


Art. 9 – Gli associati contribuiscono alla attività dell’Associazione mediante pagamento di una quota annua la cui misura è stabilita annualmente dal Consiglio  Direttivo. Gli associati che non abbiano pagato la quota annua, entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce, si intenderanno decaduti, previa diffida, dalla qualifica di associati; potranno però essere riammessi secondo le formalità dei nuovi associati, fermo restando il recupero di quanto già dovuto. Per gli associati di prima iscrizione la quota verrà conteggiata in dodicesimi, mentre l’associato che si dimetta nel corso dell’anno non avrà diritto ad alcun rimborso.


Art. 10 – Gli associati hanno il dovere di serbare corretta condotta e contegno nelle maniere e nel linguaggio verso i consociati e chiunque altro possa trovarsi nell’ambito dell’Associazione, di osservare scrupolosamente le norme di questo statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e i provvedimenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.


Art. 11 – La qualità di associato si perde per dimissione, da presentarsi per iscritto, per morosità o per indegnità. La dismissione per morosità verrà resa dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea.


Art. 12 – Ciascun associato ha il diritto di frequentare i locali dell’Associazione, compatibilmente con la disponibilità dei locali stessi, e di partecipare alle attività dell’Associazione.


Art. 13 – Agli associati è consentito condurre e far trattenere nella sala dell’Associazione i propri familiari o amici che hanno interessi verso la nautica.


TITOLO TERZO “ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI”


Art. 14 – Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente;

e) i Revisori dei conti.


Art. 15 – L’Assemblea degli associati. Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie si tengono una volta l’anno, di norma nel primo bimestre dell’anno solare. Quelle straordinarie vengono fissate dal Presidente e avranno luogo, su determinazione dello stesso Presidente, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. Di ogni seduta straordinaria gli associati devono essere avvisati almeno cinque giorni prima con comunicazione dell’argomento da trattare. Per le assemblee ordinarie la convocazione deve essere trasmessa almeno quindici giorni prima e deve contenere l’ordine del giorno. Di ogni assemblea viene redatto verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell’Assemblea e da due associati.


Art. 16 – Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto. Saranno sempre a scrutinio segreto quelle riguardanti la radiazione degli associati e ogni altro  argomento per il quale almeno dieci associati o comunque la metà dei presenti ne facciano richiesta. Possono partecipare alla discussione ed alla votazione tutti gli associati presenti in proprio o per delega, ma non possono partecipare alla votazione coloro che sono interessati personalmente all’argomento in discussione o che non siano in regola con la quota associativa.


Art. 17 – Per la validità delle deliberazioni assembleari è richiesta la maggioranza dei voti. L’Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.


Art. 18 – Per le votazioni riguardanti l’elezione degli Organi direttivi, la modificazione, l’aggiunta o la soppressione di articoli del presente statuto o per l’emanazione di regolamenti di funzionamento dell’Associazione, è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati iscritti. Però se dopo due assemblee consecutive, non viene raggiunto il quorum sopra richiesto, alla terza seduta l’Assemblea è atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. In tale ipotesi tra una seduta e l’altra deve intercorrere almeno una settimana.


TITOLO QUARTO “IL CONSIGLIO DIRETTIVO”


Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, cui è demandata l’ordinaria amministrazione, è composto da otto membri, compreso il Presidente ed il Segretario, ed è coadiuvato dal Responsabile Tecnico. Al Presidente ed al Vice-Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione. L’incarico di Responsabile Tecnico può essere svolto anche da un consigliere.


Art. 20 – L’Assemblea degli associati elegge otto Consiglieri, di cui almeno quattro scegli fra gli associati promotori, se esistenti. Il Consiglio così nominato elegge nel suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nella stessa seduta l’Assemblea nomina i Revisori dei conti.


Art. 21 – Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni. Nel corso un membro che per qualsiasi motivo si dimetta o decada verrà sostituito finché vi saranno elementi disponibili in graduatoria. Nel caso il Consiglio dovesse ridursi a meno di cinque unità si procederà al rinnovo anticipato.


Art. 22 – Qualora il numero degli associati promotori, per dimissione o per qualsiasi altra causa di decadenza, dovesse divenire inferiore a sei, da quel momento non vi sarà più distinzione tra associato promotore e associato ordinario.

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